Scopo della normativa
deontologica
1 - La deontologia dei Consulenti del lavoro è
l'insieme dei
principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni
professionista deve osservare in quanto inscritto nell'Albo
Professionale dei Consulenti del lavoro, sia che eserciti la
professione in forma indipendente sia dipendente, affinché la
professione dia la migliore risposta alle aspettative che la
società ha verso la medesima.
2 - Le norme incluse nel presente codice hanno carattere
prescrittivo. Ogni azione e omissione in contrasto con esse e
comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della
professione di Consulente del lavoro sono punibili ai sensi di
quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979
n.12.
Valori professionali
3 - Compito del Consulente del lavoro è di
svolgere per conto
di qualsiasi titolare del rapporto di lavoro, l'assistenza e
le prestazioni previste dalla legge in materia di lavoro,
previdenza, assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e
autonomi nonché, su delega e in rappresentanza degli
interessati, le funzioni affini, connesse e conseguenti a
quelle indicate, e le relative attività di consulenza.
4 - Costituisce obbiettivo sociale della professione di
Consulente del lavoro che le funzioni indicate nell'art. 3
siano compiute in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai
contratti collettivi, e in genere alla normativa del lavoro al
fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina
delle relazioni di lavoro e delle attività connesse.
Norme generali
5 - L'autonomia professionale del Consulente del
lavoro va
difesa dagli esercenti la professione. E' considerato dovere
professionale operare in modo che le attività professionali
svolte, sia singolarmente sia nelle forme associative o
societarie consentite dalla legge, siano libere da
condizionamenti o da interferenze da soggetti pubblici e
privati.
6 - Il Consulente del lavoro è tenuto a curare la propria
preparazione professionale ed aggiornare costantemente la
propria conoscenza delle discipline, leggi, regolamenti,
normative, ecc. che formano la base cognitiva della
professione, sia in relazione ai principi sia allo sviluppo
concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono
affidati. Sono considerate mancanze disciplinari l'errore e
l'omissione nelle attività indicate all'art. 3 commessi per
ignoranza, inosservanza o arbitraria interpretazione di norme
vigenti.
7 - E' considerato dovere professionale del Consulente del
lavoro prendere parte ai corsi di qualificazione e
aggiornamento istituiti dall'Ordine o dalle Associazioni
professionali al fina di assicurare un esercizio tecnicamente
elevato della professione nell'ambito nazionale e nei paesi
della Comunità Economica Europea, nonché sostenere le
iniziative di qualificazione professionale promosse dalla
categoria.
8 - Il Consulente del lavoro deve fattivamente contrastare
qualsiasi forma di abusivismo professionale, ed è tenuto a
segnalare al Consiglio Provinciale ogni caso di cui venga a
conoscenza, per la salvaguardia della professione medesima.
9 - Il Consulente del lavoro esercita la professione nel
rispetto dei principi di correttezza, riservatezza,
obbiettività e disponibilità, qualificandosi con il proprio
titolo professionale.
10 - Al Consulente del lavoro si richiedono probità e decoro
ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al
prestigio della categoria professionale.
11 - Il Consulente del lavoro che ricopre, o ha ricoperto,
funzione pubbliche, sindacali o istituzionali di categoria,
non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi clientela
a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né proporsi
al pubblico in veste professionale diversa da quella dei
colleghi.
Rapporti con la clientela
12 - Al Consulente del lavoro è vietato di attuare
qualsiasi
forma di pubblicità, salvo quella esclusivamente rivolta alla
corretta informazione al pubblico del titolo professionale e
della specializzazione nonché dell'ambito territoriale
dell'esercizio, ed inoltre di accettare e di favorire forme di
pubblicità svolte a suo favore da parte di associazioni, enti,
organizzazioni, aziende, sindacati o altro.
13 - Il Consulente del lavoro deve adoperarsi affinché il
mandato gli sia conferito quando possibile per iscritto. E'
fatto divieto predisporre preventivi che confondano la
prestazione professionale con la fornitura di servizi non
professionali.
14 - Il carattere fiduciario e personale del rapporto
professionale, nonché la tutela dell'interesse del cliente
impongono al Consulente del lavoro l'assunzione dei soli
compiti che è in grado di ,poter assolvere con la dovuta
competenza, perizia ed efficacia.
15 - Il Consulente del lavoro non deve proseguire l'incarico
qualora i comportamenti e le richieste del cliente o altri
gravi motivi, ne compromettano il corretto e dignitoso
svolgimento. In tal caso ha l'obbligo di declinare il mandato.
16 - Il Consulente del lavoro deve illustrare al cliente i
problemi tecnici essenziali, nonché orientarlo motivatamente
sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, esporgli
gli eventuali rischi che esse comportano e chiedergli il suo
orientamento sulle decisioni da prendere.
17 - La determinazione di compensi non inferiori a quelli
minimi previsti dalla tariffa professionale e dalle altre
norme in materia sono garanzia di serietà e di chiarezza
professionale nel rapporto con i clienti. Pertanto il
Consulente del lavoro deve attenervisi in maniera rigorosa.
18 - Il Consulente del lavoro è tenuto verso il cliente ad un
atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e notizie
inerenti alle attività a lui affidate, e a vigilare affinché i
propri collaboratori e dipendenti osservino anch'essi tale
atteggiamento in relazione alle notizie apprese
nell'espletamento dei compiti.
Rapporto con i colleghi e gli organismi di
categoria
19 - Il comportamento del Consulente del lavoro
s'ispira al
principio della solidarietà categoriale, in vista
dell'obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione
tra gli esercenti, il livello della professione e l'utilità
sociale delle attività specifiche di questa.
20 - Il Consulente del lavoro intrattiene con i colleghi
rapporti professionale diretti o indiretti di parità, dignità,
lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo
collega e discreto alla categoria. Deve inoltre favorire lo
scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato
approfondimento delle problematiche professionali, e
contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi,
all'elevazione dell'immagine sociale della professione.
21 - I Consulenti del lavoro che curino adempimenti, anche se
in materie diverse, per uno stesso cliente, dovranno
collaborare, in modo tale da escludere qualsiasi confronto sul
piano della qualità e della tempestività delle prestazioni.
Tale collaborazione dovrà aver cura di evitare che il cliente
conferisca, per motivi di conflittualità, l'incarico totale un
professionista a scapito dell'altro.
22 - I Consulenti del lavoro devono evitare comportamenti che
possono sfociare in controversie con colleghi.
Nell'eventualità della insorgenza di queste, ne cercheranno la
possibile composizione amichevole all'interno dei propri
organismi istituzionali.
23 - L'acquisizione di clientela tramite metodi sleali,
millantanerie, o con la semplice riduzione dei compensi
rispetto a quelli praticati da altro collega, costituisce
lesione grave all'onore professionale. Potranno essere
accettati, di massima, incarichi professionali soltanto da
clienti non assistiti da colleghi. Diversamente, sarà
possibile accettare l'incarico solo dopo aver contattato il
collega per informarlo della proposta ricevuta.
24 - In caso di decesso di un collega, il Consulente del
lavoro chiamato temporaneamente a proseguire le funzioni,
comunica la propria accettazione al Consiglio Provinciale,
offrirà per tutto il tempo necessario la massima disponibilità
e collaborazione alla definizione delle pratiche dello studio.
Analoga disponibilità sarà prestata al collega in contingente
grave e accertata difficoltà a svolgere la propria attività
professionale.
25 - Il Consulente del lavoro collabora attivamente con gli
organismi istituzionali di categoria, ne segue le direttive e
partecipa fattivamente agli incontri, degli iscritti
all'Ordine. 26 - Il Consulente del lavoro favorisce
l'inserimento, negli studi professionali, dei giovani
praticanti che ne manifestino l'interesse.
27 - Il Consulente del lavoro deve fornire ai praticanti di
studio un insegnamento adeguato, curandone direttamente la
preparazione e favorendone, anche mediante l'attuazione di un
corretto ed autonomo rapporto di collaborazione, l'inserimento
in un futuro ruolo professionale.
Rapporti con istituti, enti ed organizzazioni
28 - Nei rapporti con i rappresentanti della
pubblica
amministrazione, degli enti e di tutti gli organismi con cui
viene a contatto per motivi di ordine professionale, il
Consulente del lavoro deve comportarsi con dignità e
chiarezza, nel rispetto delle reciproche funzioni e
attribuzioni.
29 - Il Consulente del lavoro non deve in nessun caso, nei
rapporti di cui all'art.28, assumere atteggiamenti in
contrasto con il ruolo professionale o accettare rifiuti
ingiustificati o situazioni lesive del proprio decoro.
Verificandosi tali situazioni, è tenuto a riferire al
Consiglio Provinciale per le eventuale decisioni in merito.
30 - Il Consulente del lavoro, che si trovi in rapporto di
parentela, di amicizia, di familiarità con soggetti di cui
all'art.28, in nessun caso deve avvalersi di tale situazione
al fine di trarre vantaggi personali e tanto meno sollecitare
incarichi o richiedere favori di alcun genere.
31 - Il Consulente del lavoro che riveste cariche in seno ai
propri organismi provinciali, regionali o nazionali, è tenuto
ad ottimizzare, a favore della categoria i rapporti con i
soggetti di cui all'art. 28, sul piano della correttezza e
delle pari dignità.
32 - Il Consulente del lavoro nei confronti dei sindacati dei
lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro è tenuto
compatibilmente con il proprio mandato professionale, ad un
rapporto volto alla corretta applicazione delle norme
contrattuali ed alla risoluzione delle situazioni di
conflittualità.
Rapporti con gli iscritti ad altri Ordini
professionali
33 - Il Consulente del lavoro agisce con la
massima
disponibilità e reciprocità d'intenti nei rapporti con gli
iscritti ad altri Ordini professionali, onde contribuire con
il proprio apporto di cultura ed esperienza al raggiungimento
dell'interesse comune nell'ambito dei valori professionali che
gli sono propri. Opera altresì per la tutela delle proprie
competenze professionali ed il rispetto di quelle riservate
agli altri Ordini professionali, in vista dello scopo sociale
di salvaguardare i legittimi interessi dei fruitori del
servizio.
34 - Anche nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini
professionali il Consulente del lavoro deve osservare tutte le
norme del presente codice.
35 - Il Consulente del lavoro favorisce ogni forma di
collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini professionali
nella realizzazione di tutte le attività svolte
all'aggiornamento professionale ed alla repressione del
fenomeno dell'abusivismo.
36 - Il Consulente del lavoro aderisce, unitamente ai
professionisti di altre categorie, alle iniziative necessarie
al raggiungimento dei fini istituzionali comuni. Persegue
l'affermazione e lo sviluppo sociale delle libere professioni
onde favorire, nella valorizzazione e nel rispetto delle
specifiche competenze, una sempre maggiore efficienza e
internazionalizzazione delle attività di consulenza aziendale. |